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Lo storno provvigioni per l'agente in telefonia, luce, gas e acqua
In questo post vedremo:
(a) cosa è lo storno delle provvigioni;
(b) quando sono invalide la clausole per lo storno delle provvigioni agli agenti di telefonia, elettricità, gas e acqua.
Per storno delle provvigioni si intende: "la restituzione di provvigioni corrisposte, quindi già riscosse dall'agente, ma realizzata unilateralmente dalla preponente" (Cass. 2289/2017).
Lo storno provvigionale, pertanto:
- presuppone l'accettazione dell'affare da parte della preponente, visto che la stessa ha già corrisposto la provvigione all'agente;
- trova fondamento nelle vicende successiva alla conclusione del contratto tra preponente e cliente.
Per stabilire quando il preponente abbia diritto alla restituzione delle provvigioni, la norma di riferimento è il 6° comma dell'art. 1748 del codice civile: "l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente."
Si possono dunque individuare due condizioni necessarie perché il preponente sia autorizzato allo storno delle provvigioni già pagate:
- mancata esecuzione del contratto;
- non imputabilità della mancata esecuzione al preponente.
Alla luce di quanto sopra sarà possibile giudicare quali delle clausole inserite nei contratti di agenzia per gli agenti per i servizi di telefonia, fornitura di elettricità, acqua e gas possano ritenersi valide e quali invece nulle.
Vanno infatti tenute presente alcune caratteristiche di questi settori.
Da un lato, i contratti che l’agente promuove sono contratti di somministrazione, per cui l’utilità che il preponente ritrae dalla relazione contrattuale con il cliente dipende, in larga misura: (a) dal concreto fabbisogno del cliente; (b) dalla durata del contratto. Da altro lato, l’alta fungibilità dei servizi e la forte competizione tra gli operatori comporta spesso che i clienti recedano dai contratti stipulati, per passare alla concorrenza.
Questo ha indotto le case preponenti ad inserire nei contratti di agenzia clausole che prevedono lo storno della provvigione nel caso in cui l’affare procurato dal cliente non raggiunga un minimo di utilità economica per la preponente, sia in termini di fatturato che in termini di durata.
Ebbene, tali clausole sono state dichiarate recentemente nulle e prive di effetto dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 18664/2020.
Si trattava nel caso di specie di clausole contrattuali per lo storno provvigionale in caso di mancato raggiungimento: (a) di un minimo di fatturato da parte del cliente oppure; (b) di un minimo di durata del contratto tra cliente e preponente.
Rispetto a clausole del tipo di quelle sopra riportate la Corte di Cassazione 18664/2020 ha stabilito: “è evidente che nelle ipotesi contrattuali sopra riportate non si sia verificata alcuna mancata esecuzione del contratto, ma solo il mancato raggiungimento di taluni obiettivi di politica aziendale”.
Il principio è semplice ma consente di mettere alcuni punti fermi sullo storno provvigionale per i settori telefonia, elettricità, acqua e gas e, in generale, per gli altri settori in cui gli agenti siano chiamati a promuovere contratti di somministrazione.
Come abbiamo visto, in questi settori l’agente promuove contratti di somministrazione, che sono caratterizzati da una certa aleatorietà rispetto alla concreta utilità economica che il preponente possa ritrarre dalla relazione commerciale con il cliente.
Ciò che la Cassazione ha affermato, sebbene implicitamente, nel provvedimento sopra riportato è però che questa aleatorietà non può avere alcun rilievo sul diritto alle provvigioni dell’agente.
La relazione tra le prestazioni reciproche nel contratto di agenzia è infatti pacificamente commutativa: da un lato si trova la promozione del contratto, dall’altro il pagamento della provvigione.
L’elemento aleatorio si inserisce quindi nella relazione commerciale tra il preponente ed il cliente e, quindi, è del tutto estranea alla relazione contrattuale tra preponente ed agente.
Sotto questo profilo, dunque, le clausole che autorizzino il preponente a stornare le provvigioni in caso di contratti eseguiti con i clienti, ma che non raggiungano determinati requisiti di remuneratività economica per il preponente sono da ritenersi nulle perché si pongono al di fuori del perimetro inderogabile tracciato dal 6° comma dell’art. 1748 del codice civile.
Resta ovviamente necessario l’esame in concreto della singola clausola.