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02-08-2019
Meglio sapere come affrontare le comunicazioni di variazione

AGENTI E RAPPRESENTANTI: SONO VALIDE LE MODIFICHE UNILATERALI AL CONTRATTO DISPOSTE DALLA CASA MANDANTE?

In questo post vedremo:

(a) quando la casa mandante ha il potere di variare unilateralmente la zona, i prodotti e le provvigioni del contratto di agenzia;

(b) a che condizioni questo potere è lecitamente esercitato.

Secondo gli accordi economici e collettivi nel settore commercio (art. 3, AEC 16.02.2009) e Industria (art. 2, AEC 30.07.2014) la casa mandante ha il potere di ridurre unilateralmente la zona, i clienti, i prodotti o la misura della provvigione fino ad un massimo del 20% del fatturato provvigionale annuo dell’agente, con il solo obbligo di un breve preavviso. Per un approfondimento su questo meccanismo, vedi Agenti, la riduzione di zona.

Come si comprende, il tema è di rilevante interesse sia per la casa mandante, che trova in tali disposizioni strumenti di flessibilità per la gestione delle proprie reti vendita, sia per gli agenti e rappresentanti che possono trovarsi ad affrontare riduzioni anche significative dei propri portafogli.

Su tale consolidata disciplina è poi intervenuto il D.lgs. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi) con la seguente disposizione, in vigore dal 14.06.2017:

Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Tutto risolto quindi?

Non proprio. L’applicabilità della disciplina che dichiara abusive e prive di effetto le clausole che consentono alla casa mandante di modificare unilateralmente le condizioni del contratto è espressamente esclusa, ai sensi dell’art. 1 dello stesso Jobs Act autonomi, per:

gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Si tratta quindi di capire se l’agente o rappresentante di commercio possa considerarsi imprenditore o piccolo imprenditore. Se è imprenditore, le modifiche unilaterali al contratto di agenzia disposte unilateralmente dalla casa mandante entro i limiti di cui agli AEC di categoria sono valide. Se non è imprenditore, le modifiche disposte dalla casa mandante unilateralmente saranno considerate abusive e prive di effetto.

Nessun dubbio quindi sussiste per gli agenti e rappresentanti che esercitano la loro attività in forma societaria. Essi sono sempre considerati imprenditori.

Discorso diverso invece per l’agente o rappresentante che eserciti l’attività sotto forma di ditta individuale. In questo caso occorrerà verificare in concreto se sussistano o meno i requisiti previsti dall’art. 2083 del codice civile, che definisce il piccolo imprenditore:

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

Da più parti, nel tentativo di salvare la disciplina contrattuale collettiva che consente la modifica unilaterale del contratto da parte della casa mandante, si è invocato un risalente orientamento -maturato in tema di applicabilità all’agente e rappresentante della disciplina fallimentare- che vorrebbe l’agente e rappresentante essere sempre un piccolo imprenditore.

Tale orientamento non è però condivisibile, perché omette di considerare al fianco della professionalità e della pacifica natura commerciale dell’attività svolta dall’agente e rappresentante di commercio anche l’ulteriore requisito dell’organizzazione, richiesto dal codice civile per il riconoscimento della qualifica di imprenditore o piccolo imprenditore.

L’organizzazione imprenditoriale attiene invero ai beni ed al lavoro altrui. Ciò significa che l’agente o rappresentante potrà essere considerato imprenditore solo nella misura in cui organizzi con il proprio lavoro beni o attività di terzi.

E pertanto, se l’agente si avvalga di dipendenti o subagenti esso sarà sempre considerato imprenditore. Diverso invece il discorso qualora l’organizzazione si possa riferire solamente a mezzi materiali, nel qual caso potrà dirsi sussistere in capo all’agente il requisito dell’organizzazione solo se tali mezzi possano qualificarsi quali azienda, ai sensi dell’art. 2555 codice civile.

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Sin troppo facile vedere come, nella prassi, spesso l’agente e rappresentante si limiti ad utilizzare la propria vettura, il telefono, laptop o tablet, questi ultimi peraltro frequentemente fornitigli dal committente (e quindi da escludersi) e su cui girano programmi o applicazioni per la raccolta degli ordini di provenienza della casa mandante.

Orbene, se questo è il caso, ed in carenza di ulteriori beni che possano integrare il concetto legale di azienda, il requisito dell’organizzazione deve essere escluso, in quanto la vettura, il telefono, il laptop o il tablet (questi ultimi solo se non provenienti dalla mandante) non sono organizzati dall’agente e rappresentante, ma sono da quest’ultimo direttamente utilizzati nella propria attività.

In quest’ultimo caso, dunque, l’agente e rappresentante non potrà essere considerato imprenditore ma solo e semplicemente un lavoratore autonomo, con la conseguenza della abusività delle clausole che legittimano la casa mandante alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Come si vede, si tratta di questione che va risolta nel merito, avendo riguardo alle concrete modalità di svolgimento dello specifico rapporto. 

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