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09-08-2019

Agenti in forma societaria: pensionamento del socio e indennità di cessazione

A cavallo degli anni 2000 si era ampiamente diffusa la prassi di trasferire il mandato di agenzia dall’agente persona fisica ad una società, generalmente di persone, ciò per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole. A parte questa trasformazione formale però, il rapporto proseguiva come in passato. L’unico ed esclusivo titolare dell’attività di promozione delle vendite restava la stessa persona fisica dell'agenet, che interveniva però non più come lavoratore autonomo ma bensì, nella maggioranza dei casi, quale amministratore della società di rappresentanza.

Quella che, all’epoca, era sembrata poco più che una scelta di carattere organizzativo, può produrre a distanza di anni conseguenze tutt’altro che trascurabili.

Quando infatti l’agente persona fisica maturi i requisiti per la pensione, ci si potrebbe attendere (come nella prassi infatti si constata spesso) che all’agente spettino le indennità di cessazione del rapporto, a prescindere dalla forma in cui abbia esercitato il mandato, se in forma di ditta individuale o per mezzo di una società commerciale. Ciò è particolarmente vero per l’indennità suppletiva di clientela.

Come è noto, l’indennità suppletiva di clientela e, più in generale, tutte le indennità di cessazione del rapporto di agenzia (ad eccezione dell’indennità accantonata presso Enasarco) spettano all’agente al ricorrere di determinati requisiti.

Quello che qui interessa in particolare, è quello espresso dal 3° comma dell’art. 1751 c.c. che, nell’escludere il diritto dell’agente alle indennità in caso di recesso dovuto a sua iniziativa, fa salvi i casi in cui il recesso dell’agente sia “giustificato da circostanze attribuibili all’agente quali età, infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività”.

In sostanza, all’agente che recede dal contratto di agenzia spettano le indennità di cessazione solo se il recesso sia motivato da cause, quali il pensionamento o la malattia, rispetto a cui egli sia, per così dire, incolpevole.

Sulla base di questa disciplina generale, la contrattazione collettiva di categoria stabilisce poi che spettino all’agente le indennità di cessazione qualora questi receda dal mandato di agenzia per raggiungimento della pensione INPS o Enasarco.

ma cosa succede agli agenti in forma societaria che raggiungano la pensione?

In questo caso l’indennità non sarà dovuta.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con un ragionamento assai lineare (ordinanza n. 8008 del 2018).

Punto di partenza è l’incontestabile fatto che la persona fisica del socio di società/amministratore e la società sono due soggetti diversi.

Su questa base, la Cassazione ha rilevato che il recesso dal mandato operato dalla società di rappresentanza per pensionamento de socio/amministratore non rientri tra i casi di recesso non imputabili all’agente. Invero, il pensionamento del socio amministratore è fatto interno alla società, che ben avrebbe potuto proseguire l’attività avvalendosi di altra persona, diversa rispetto al soggetto pensionato.

Orbene, sebbene la conclusione appaia leggermente fuori fuoco rispetto alla pratica degli affari, dove spesso il rapporto fiduciario con l’agente –soprattutto per i mandati di lunga durata- è incentrato sulla persona fisica del collaboratore, essa è nondimeno necessitata dalla indiscutibile autonomia giuridica dei soggetti coinvolti.

l’agente in forma societaria vicino al pensionamento può evitare di perdere le indennità di cessazione?

Sebbene non ci siano precedenti noti in termini, una via sembra percorribile.

Invero, è la stessa Cassazione nella sentenza sopra citata ad offrire qualche utile suggerimento, che si riporta di seguito.

Rileva la Corte che, ove il rapporto di agenzia intercorra, come è ben possibile, con una società, le motivazioni del recesso [che legittimino comunque l’agente alla percezione delle indennità di cessazione -ndr] non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell’attività: irrilevanti, di per sé, rimanendo, i fatti che, come l’età, l’infermità o la malattia [o il pensionamento - ndr], abbiano riguardato la persona del socio, sia pure accomandatario [si trattava nel caso specifico di un agente sotto forma di s.a.s. - ndr] e, come tale, amministratore della stessa, i quali, infatti, non determinano alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell’attività sociale, salvo, naturalmente, che la loro verificazione abbia indotto il socio accomandatario a recedere dalla società, quanto meno per giusta causa, ovvero gli altri socie ad escluderlo, ove abbia conferito la propria opera, e sempre che tali evenienze abbiano concorso ad integrare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell’attività sociale, come, ad esempio, la sopravvenuta mancanza di soci accomandatari per oltre sei mesi”.

Sembra dunque possibile, almeno in astratto, che anche gli agenti organizzati in forma societaria possano accedere alle indennità di cessazione del rapporto in occasione del pensionamento del socio che, in concreto, sia l’unico effettivo titolare del rapporto. Ciò purché, ed è questo il nodo centrale, il pensionamento del socio riverberi sulle vicende societarie in modo tale da fare ritenere che l’eventuale recesso della società dal mandato di agenzia sia giustificato da circostanze per le quali non può essere alla stessa ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

Come si vede, si tratta di un passaggio particolarmente delicato, che coinvolge anche le sorti della società e che, pertanto, richiede una attenta pianificazione.

 

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