BLOG

31-10-2020

Agenti, la riduzione di zona

In questo post vedremo:

(a) cosa si intende per zona nel contratto di agenzia;

(b) a che condizioni può avvenire la riduzione della zona.

La riduzione o variazione della zona è la pattuizione con cui agente e preponente modificano il contenuto del contratto o mandato di agenzia i relazione alla zona, ai prodotti o ai clienti.

Per zona si deve quindi intendere:

  1. L’area territoriale in cui è l’agente è chiamato ad operare;
  2. L’elenco dei clienti o la categoria di clienti affidati all’agente;
  3. La categoria dei prodotti di cui all’agente è affidata la promozione.

Una qualsiasi richiesta di variazione della zona comporta una modifica sostanziale dell’oggetto del contratto. Pertanto, in linea generale, una tale modifica sarà possibile solo sulla base del consenso di entrambe le parti.

Tale regola generale subisce però una deroga per quanto riguarda gli agenti commerciali ai cui contratti risultino applicabili gli AEC Commercio o gli AEC Industria.

Pertanto la prima cosa da fare è verificare se sul contratto di agenzia sia richiamata la disciplina degli AEC Commercio o Industria. Ciò viene fatto generalmente in un articolo dedicato, collocato alla fine del contratto.

Nel caso manchi ogni richiamo agli AEC, la riduzione o variazione della zona contemplata nel mandato di agenzia potrà farsi solo con il consenso di entrambe le parti. Ciò significa che l’agente potrà rifiutare le modifiche o variazioni che non reputi economicamente convenienti.

Se invece al contratto si applicano gli AEC Commercio o Industria la situazione è diversa.

Infatti, questi strumenti collettivi hanno attribuito alla casa mandante un potere unilaterale di variare il contenuto del contratto, ciò sia in relazione alla zona, ai prodotti, ai clienti ed anche alla misura delle provvigioni.

Nell’ambito dei contratti collettivi Commercio e Industria sono state definite tre categorie quantitative di variazione di zona, clientela, prodotti o provvigioni:

  • di lieve entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni compresa tra lo 0 (zero) e 5 (cinque) per cento (contratto Commercio e Industria);
  • di media entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento (contratto Commercio); ovvero tra il 5 (cinque) e 15 (quindici) per cento (contratto Industria);
  • di sensibile entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni superiore al 20 (venti) per cento (contratto Commercio); ovvero superiore al 15 (quindici) per cento (contratto Industria);

Il dato da tenere in considerazione per il calcolo sono le provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

La mandante potrà realizzare le variazioni di lieve entità senza preavviso, con efficacia dal momento della ricezione da parte dell’agente della comunicazione di variazione.

La mandante potrà realizzare le variazioni di media con comunicazione scritta all’agente con un preavviso di 2 (due) mesi per i plurimandatari e di 4 (quattro) mesi per i monomandatari.

La mandante potrà realizzare le variazioni di sensibile entità con comunicazione scritta all’agente con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. In questo caso però l’agente ha il diritto, da esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione, di rifiutare tale variazione. Se l’agente comunicherà di non accettare la variazione, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

Ai fini della richiesta del preavviso così come della possibilità di imputare il recesso alla casa mandante, saranno considerate come unica variazione:

  • per gli agenti plurimandatari: l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima variazione;
  • per gli agenti monomandatari: l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione;

Se la variazione sarà comunicata senza preavviso, l’agente avrà diritto all’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione.

Per la validità di queste clausole collettive, vedi AGENTI E RAPPRESENTANTI: SONO VALIDE LE MODIFICHE UNILATERALI AL CONTRATTO DISPOSTE DALLA CASA MANDANTE?.

 

Tags: