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Agenti, le provvigioni indirette
In questo post vedremo:
1. cosa sono le provvigioni indirette;
2. quando spettano all'agente le provvigioni indirette;
3. le provvigioni indirette per gli affari eseguiti fuori zona;
4. cosa succede se le provvigioni indirette, pur pattuite, non siano mai state pagate per l'intera durata del rapporto.
La provvigione indiretta è quella che spetta all’agente per le vendite che la casa mandante abbia effettuato direttamente nella zona di esclusiva riservata all’agente.
Il presupposto per il pagamento delle provvigioni indirette è quindi l’esclusiva di zona. E’ fatto comunque salvo il patto contrario.
Ciò significa che l’agente non avrà diritto alle provvigioni indirette qualora esista un patto espresso che escluda il suo diritto. Nella pratica questo avviene generalmente tramite allegazione al contratto di una lista di clienti esclusi o direzionali, nei cui confronti la casa mandante di riserva di trattare direttamente.
Va peraltro precisato che, in mancanza del patto contrario, il riconoscimento all’agente delle provvigioni indirette non legittima la mandante ad operare nella zona di esclusiva dell’agente, tanto direttamente che attraverso procacciatori o altri agenti. In caso contrario, infatti, verrebbe lesa la zona di esclusiva dell’agente, a prescindere dal fatto che questi riceva comunque la provvigione indiretta.
All’agente spetteranno le provvigioni indirette su tutti gli affari conclusi dalla mandante con i clienti appartenenti alla zona dell’agente, a prescindere dal luogo in cui dovrà poi effettivamente essere eseguita la prestazione. Ad esempio, si faccia il caso di un cliente con sede legale nella zona dell’agente e sedi locali fuori della zona. Nel caso in cui l’affare concluso dalla casa mandate con tale cliente debba essere eseguito presso le unità locali, all’agente spetterà comunque la provvigione. Il criterio di imputazione è infatti la sede del cliente e non il luogo in cui debba eseguirsi la prestazione.
Altra questione è quella relativa al mancato pagamento sistematico delle provvigioni indirette, tollerato per un lungo periodo di tempo dall’agente. Cosa che avviene quando:
(a) nel contratto di agenzia sia prevista la possibilità della casa mandante di vendere direttamente entro la zona di esclusiva dell’agente (o all’interno della lista dei nominativi di clienti affidati a quest’ultimo);
(b) il contratto assicuri il diritto al pagamento delle provvigioni indirette a favore dell’agente;
(c) il contratto di agenzia sia poi cessato, senza che le provvigioni indirette siano mai state richieste dall’agente e pagate dalla casa mandante.
In queste condizioni occorre valutare se al silenzio delle parti sia riconducibile il significato di un c.d. “comportamento concludente”, tale da modificare l’originario assetto di interessi contrattuali stabilito dalle parti, nel senso di escludere il diritto dell’agente alle provvigioni indirette.
In sintesi possiamo dire che il silenzio di per sé non assuma alcun significato giuridico e quindi, in tale contesto, l’agente ha normalmente diritto al pagamento delle provvigioni indirette.
Può però verificarsi il caso in cui il silenzio si inserisca in un contesto ben più ampio di assetto negoziale tra le parti, in cui l’inattività di una o di entrambe acquisisca valore di c.d. “silenzio circostanziato”, tale da assumere valore di comportamento concludente, derogatorio rispetto all’originaria previsione contrattuale.
Si pensi ad esempio all’avvenuto periodico invio all’agente di estratti conto provvigionali, con indicazione di una provvigione a saldo zero per clienti affidati all'agente nel contratto ma unilateralmente definitivi dalla casa mandante come direzionali.
In questo caso, l'agente potrebbe perdere il diritto al riconoscimento delle provvigioni indirette.