BLOG

28-09-2020
impugnazione del licenziamento a mezzo PEC

Lavoro subordinato, è valida l'impugnazione del licenziamento a mezzo PEC?

In questo post:

(a) esamineremo su quali basi si fonda l'eccezione di invalidità dell'impugnazione del licenziamento via PEC;

(b) daremo conto, richiamando un precedente del Tribunale di Brescia, delle ragioni dell'infondatezza di questa eccezione.

La quasi totalità delle impugnazioni dei licenziamenti oggi avviene a mezzo di posta elettronica certificata. Ciò a causa degli indubbi vantaggi in termini di rapidità, certezza e risparmio di costo rispetto alla tradizionale posta raccomandata. L’uso diffuso della PEC per le impugnazioni dei licenziamenti ha comportato, peraltro, il sorgere di alcune questioni in merito alla validità della impugnazione fatta con questo mezzo.

Sebbene le eccezioni sollevate siano del tutto infondate, come vedremo, esse hanno trovato un qualche sporadico accoglimento da parte della giurisprudenza di merito, per cui occorre un chiarimento.

Innanzitutto, le impugnazioni stragiudiziali del licenziamento sono generalmente fatte mediante scansione del documento analogico, sottoscritto dal lavoratore o dal rappresentante sindacale cui il lavoratore abbia conferito mandato, allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata inviata alla casella PEC del datore di lavoro.

In sostanza, quindi, l’impugnazione così fatta è simile a quella fatta per mezzo della posta raccomandata, con questa unica rilevante differenza: che al datore di lavoro è inviata una copia digitale del documento analogico che contiene la manifestazione di volontà del lavoratore e non invece direttamente l’originale.

Facendo leva su questo aspetto, per sostenere l’invalidità delle impugnazioni a mezzo PEC è stata richiamata la disciplina del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), che disciplina la formazione dei documenti informatici, unitamente alla disciplina codicistica sull’efficacia delle scritture private.

Sintetizzando, la tesi che ravvisa l’invalidità -a determinate condizioni- della impugnativa del licenziamento a mezzo PEC si articola secondo i seguenti passaggi logici: (1) l’impugnativa del licenziamento è una scrittura privata; (2) l’art. 2702 c.c. prevede che la scrittura privata faccia piena prova del suo contenuto quando risulti il riconoscimento e/o comunque l’autenticazione della sottoscrizione; (3) l’impugnazione del licenziamento scansionata ed inviata a mezzo PEC è una “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, secondo le definizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale; (4) l’art. 22 del predetto Codice dispone che le copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici (vale a dire le scansioni) abbiano la stessa efficacia probatoria dei documenti dai quali sono stati tratti in due ipotesi: (a) se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale; (b) se siano state formate nel rispetto delle regole tecniche previste dalle disposizioni regolamentari.

Fatte queste premesse, si conclude così: qualora la scansione dell’impugnazione non sia autenticata da un pubblico ufficiale né risulti essere stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui alle disposizioni regolamentari del Codice dell’Amministrazione Digitale (vale a dire, nella stragrande maggioranza dei casi), l’impugnazione così formata non è in grado di impedire lo spirare del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 6 Legge 604/1966, non essendo formata secondo i criteri previsti dalla legge e, così, non avendo la prescritta valenza probatoria.

La predetta argomentazione è del tutto infondata. La sua logicità è meramente apparente e si fonda su una premessa errata. Invero, il punto centrale dell’argomentazione riassunta è quello per cui la scansione non autenticata e/o non formata secondo le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione Digitale non abbia alcuna validità, il che è pacificamente falso.

Un conto è infatti dire che la scansione così formata non formi piena prova del fatto che pretende rappresentato, un conto è dire che tale scansione non sia sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla legge, ai fini dell’impedimento del maturare della decadenza.

Fortunatamente, la giurisprudenza di merito più accorta ha avuto modo di ravvisare la differenza e di affermare la pacifica idoneità della scansione dell’impugnazione trasmessa a mezzo PEC ad impedire la decadenza dall’azione giudiziale di reazione avverso un licenziamento ritenuto illegittimo.

Si segnala al riguardo la sentenza n. 352/2018 del Tribunale di Brescia pubblicata il 17.04.2018 che ha risolto la questione nei termini che seguono: “in primo luogo, va osservato come l’art. 6 della legge 604 del 1966 che stabilisce l’onere della impugnativa del licenziamento entro il termine perentorio di 60 giorni a pena di decadenza preveda che l’impugnativa stragiudiziale possa essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore senza l’adozione di formule sacramentali. Alla luce dei principi generali che regolano l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, dunque, vi è piena libertà di forma nella predisposizione della impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore purché sia osservato il requisito della forma scritta; non è invece prevista da alcuna disposizione normativa che l’impugnazione del licenziamento debba avvenire nella forma solenne dell’atto pubblico o della scrittura autenticata, forma che richiederebbe, ogni volta che il lavoratore provvede a contestare per iscritto il licenziamento che la sottoscrizione apposta alla lettera di licenziamento sia quantomeno autenticata da un pubblico ufficiale ovvero altro soggetto pubblico autorizzato. Risulta, dunque, non conferente con il caso concreto il richiamo effettuato dalla difesa della parte convenuta alle norme della legge n. 82 del 2005 capo II in tema di documenti informatici e di firme elettroniche (art. 21 e art. 22), espressamente applicabili anche ai rapporti tra privati, atteso che, come detto, non è affatto necessario che l’impugnazione del licenziamento del lavoratore avvenga a mezzo di un atto avente piena efficacia a norma dell’art. 2702 c.c. e seguenti. Come noto, infatti, il D.lgs. 82 del 2005, nell’operare un distinguo tra la valenza probatoria dei “documenti informatici” e delle “copie informatiche di documenti analogici” ( art. 21, 22 e 23) detta le condizioni e i presupposti giuridici in presenza dei quali i documenti informatici trasmessi a mezzo PEC rivestono piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. ovvero le copie informatiche di documenti analogici acquistano piena efficacia ai sensi degli art.li 2714 e 2715 c.c…Del resto, nessuna contestazione risulta sollevata da parte della società convenuta in ordine alla ricezione della comunicazione PEC del difensore del lavoratore e del relativo allegato mentre la perplessità manifestata in merito alla mancanza di certezza in ordine alla conformità della copia ricevuta della lettera di contestazione del licenziamento all’originale e all’autenticità della firma del lavoratore appare priva di rilievo e superata dal fatto che mail lavoratore, unico soggetto che poteva avervi interesse siccome autore di quella dichiarazione, ha effettuato il disconoscimento della propria sottoscrizione o della paternità dell’atto che, anzi, ha provveduto personalmente a produrre in giudizio. In sintesi, è corretto affermare, per quanto esposto, che la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata da parte del difensore del lavoratore della copia della impugnativa del licenziamento mediante scansione del documento cartaceo, ricevuta regolarmente dal datore di lavoro, integri pienamente il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 6 della Legge 604 del 1966”.

Si segnala in conclusione che le condivisibili argomentazioni del Tribunale di Brescia saranno spendibili negli stessi termini anche per tutte le altre impugnazioni negoziali di lavoro cui l’art. 32 della Legge 183 del 2010 (Collegato Lavoro) abbia esteso la disciplina dell’art. 6 della Legge 604 del 1966.

Tags: