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le attività accessorie nel contratto di agenzia
Le attività accessorie nel contratto di agenzia sono le attività affidate all’agente diverse dal tipico incarico di promozione delle vendite.
Tali attività possono essere le più diverse, in ogni caso, esempi tipici sono: attività di incasso, attività di deposito e consegna merce, attività di coordinamento di altri agenti, assistenza tecnica ai clienti per prodotti industriali.
Le attività accessorie possono essere oggetto di specifica clausola nel contratto di agenzia, possono essere pattuite con separati atti, lettere o scritture o, infine, possono essere affidate all’agente anche solo in via di fatto.
Le attività accessorie sono spesso al centro di contenziosi. Il preponente infatti tende a ritenere che esse siano compensate dalle provvigioni, mentre, al contrario, l’agente ritiene che debbano essere pagate con un autonomo compenso. Perciò spesso accade che la questione venga sollevata alla fine del contratto, quando cessa la dipendenza economica dell’agente dal preponente.
Fortunatamente, il trattamento giuridico delle attività accessorie nel contratto di agenzia è consolidato e consente di risolvere i diversi casi senza incertezze.
Infatti il problema delle attività accessorie è risolto dalla Corte di Cassazione in termini di collegamento negoziale. L’intera questione si iscrive pertanto nella teorica della Cassazione sul collegamento contrattuale, di cui le attività accessorie nel contratto di agenzia rappresentano solo una applicazione particolare.
Ai fini del nostro problema particolare è quindi necessario dare conto dei principi generali che presiedono la materia del collegamento contrattuale.
CC S.U. 2008-28053: “il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo tra i contratti che, nel rispetto della causa dell’individualità di ciascuno, li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso”.
Si ha pertanto collegamento tra contratti in presenza di due o più contratti, ciascuno strutturalmente autonomo, che hanno però una comune finalità.
Il problema, positivamente risolto dalla Cassazione per quanto riguarda contratto di agenzia ed attività accessorie, è duplice: (a) prima si deve indagare della reciproca autonomia tra i contratti; (b) in seguito si dovrà verificare l’esistenza del c.d. collegamento funzionale tra i contratti, vale a dire il fatto che gli stessi siano stipulati per la realizzazione di uno scopo comune, secondo l’insegnamento di CC 2008-18884: “Il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi”.
Affermare la reciproca autonomia dei contratti che vengono qui in rilievo non presenta particolari difficoltà. Infatti, da un lato abbiamo il contratto di agenzia, dall’altro il contratto avente ad oggetto le attività accessorie.
L’autonomia dei due contratti riposa sulla loro tipicità e differenza strutturale.
Il contratto di agenzia è un contratto tipico e, quindi, per definizione dotato di causa autonoma. Ma lo stesso, a ben vedere, può affermarsi anche per quanto riguarda il contratto che abbia ad oggetto le attività accessorie. Infatti quest’ultimo contratto, a seconda che l’agente svolga la propria attività individualmente ovvero per mezzo di una organizzazione imprenditoriale, sarà quasi sempre riconducibile alla fattispecie tipica del contratto d’opera (art. 2222 e seguenti cod. civ.) oppure dell’appalto (art. 1655 e seguenti cod. civ.) nella specie dell’appalto di servizi.
L’autonomia causale delle due figure contrattuali si ricava quindi direttamente dalla legge. Ciò che però non è ancora sufficiente per negare che il contratto di agenzia con pattuizione di attività accessorie sia un contratto misto, cosa che escluderebbe il collegamento negoziale, con conseguenze rilevanti sul piano pratico, soprattutto in tema di compensi a favore dell’agente.
Il dato determinante per preferire, nel caso di specie, il collegamento negoziale al contratto misto si deve individuare nella differenza strutturale dei contratti che vengono in rilievo, soprattutto in termini di compenso per le attività. Il contratto di agenzia, infatti, è emerso nella pratica degli affari, ed è poi stato accolto dalla codificazione del 1942, in funzione della sua rilevanza sociale ed economica, che trova la propria funzione nel consentire -per mezzo dell’opera dell’agente- l’apertura o l’esplorazione di nuovi mercati. È a questa funzione economica dell’istituto che si debbono tutti i suoi tratti peculiari, primo tra tutti il pagamento a provvigione, vale a dire solo sugli affari conclusi, cui si accompagnano quale naturale complemento l’esclusiva di zona, il diritto alle provvigioni indirette e l’indennità alla cessazione del rapporto. Senza poter in questa sede entrare nei dettagli, occorre apprezzare come l’intera struttura delle obbligazioni tipiche del contratto di agenzia sia volta ad assicurare la più libera applicazione dell’istituto, nella logica -sottesa al codice civile- di massimizzare il volume dei traffici economici. È per questo che la legge consente che l’attività di promozione dei contratti possa essere svolta a rischio integrale del prestatore, laddove il compenso è agganciato solo alla positiva conclusione dell’affare e non al mero svolgimento dell’attività promozionale. A ciò si debbono i correttivi in favore dell’agente dell’esclusiva di zona, delle provvigioni indirette e dell’indennità di cessazione. A ciò inoltre concorre in modo determinante il fatto che anche per il preponente l’utilità attesa dal contratto di agenzia si realizza solo con la conclusione della vendita al terzo e non già con la mera attività di promozione svolta dall’agente.
Proprio quest’ultimo punto consente di cogliere la differenza strutturale tra il contratto di agenzia ed i contratti aventi ad oggetto le attività accessorie. Se prendiamo infatti ad esempio l’attività di incasso, è infatti chiaro come l’utilità attesa dal preponente si realizzi direttamente per mezzo dell’attività dell’agente, vale a dire l’incasso dei corrispettivi, e non già per mezzo di un evento, incerto ed esterno alla prestazione contrattuale, come è invece il caso dell’attività di promozione contrattuale.
Pertanto, dimostrata l’autonomia causale e la differenza strutturale del contratto di agenzia rispetto al contratto avente ad oggetto le prestazioni di attività accessorie, non resta che accertare se tra i due contratti sussista il collegamento funzionale, ovvero il perseguimento di quel risultato economico unitario di cui parla la giurisprudenza di Cassazione.
L’indagine andrà naturalmente condotta caso per caso ma, con una discreta confidenza, può affermarsi che nell’ambito del contratto di agenzia tale nesso sarà sussistente nella maggior parte dei casi.
Sarà allora possibile applicare al caso concreto la giurisprudenza di cassazione in tema di collegamento negoziale. CC 2017-2287: “accanto alle obbligazioni principali del contratto di agenzia, è esperienza comune che l’agente sia incaricato di svolgere attività accessorie a quelle tipizzate. Tali attività possono costituire oggetto di autonomi contratti collegati al contratto di agenzia con vincolo di dipendenza unilaterale”.
Questa ultima notazione è particolarmente importante perché specifica come la Cassazione applichi il collegamento negoziale tra il contratto di agenzia e le attività accessorie in termini di dipendenza unilaterale.
Ciò significa che uno dei due contratti -l’agenzia, nel caso di specie- è qualificato come principale, laddove l’altro -quello per attività accessorie- come dipendente. L’unilateralità del vincolo significa che tutte le vicende del contratto principale si trasferiscono al contratto dipendente ma solo nella direzione principale->dipendente. Le vicende del contratto dipendente invece non hanno alcuna influenza sul contratto principale. Proprio per questa ragione il contratto dipendente viene anche qualificato come accessorio al principale.
Una volta ricostruiti i termini teorici della questione è possibile passare alla soluzione dei principali problemi che si pongono nella pratica.
il compenso per le attività accessorie è compreso nelle provvigioni pagate?
No. Questo è il risultato principale della ricostruzione teorica sopra descritta. Se il contratto avente ad oggetto le attività accessorie è un contratto dotato di causa autonoma tipica, se ne deduce che il compenso pattuito per l’altro contratto, il contratto di agenzia, non può essere imputato alle prestazioni rese quali attività accessorie. Resta pertanto escluso che le provvigioni per l’attività di promozione delle vendite possano compensare anche le attività accessorie. L’agente che abbia svolto le attività accessorie avrà quindi diritto a pretenderne il relativo compenso e, qualora il preponente non dovesse pagare spontaneamente, avrà azione per domandare il compenso in giudizio.
come si determina il compenso per le attività accessorie se non è pattuito nel contratto di agenzia?
Abbiamo già notato che nella maggior parte dei casi il contratto avente ad oggetto le attività accessorie sarà riconducibile allo schema del contratto d’opera o dell’appalto. Per determinare i compensi dovuti sarà quindi sufficiente fare applicazione delle norme corrispondenti, precisamente:
art. 2225 cod. civ. “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
art. 1657 cod. civ. “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”.
il contratto per attività accessorie deve avere gli stessi requisiti di forma del contratto di agenzia?
No. La soluzione discende dalla accertata autonomia tra il contratto di agenzia ed il contratto avente ad oggetto le attività accessorie. Per quest’ultimo, quindi, non risulterà applicabile la disciplina della forma scritta a fini di prova che vige per il contratto di agenzia, ma bensì il principio generale della libertà della forma.