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24-09-2020
agente rappresentante restituzione anticipi provvigionali

AGENTI: ANTICIPI PROVVIGIONALI E LORO RESTITUZIONE

Nei contratti di agenzia è frequente il patto per gli anticipi o acconti sulle provvigioni.

Vediamo di cosa si tratta, come funzionano ed in che casi si devono restituire: 

Con la clausola che prevede l'anticipo provvigionale la casa mandante si obbliga a corrispondere all'agente un importo fisso (generalmente) mensile, quale acconto sulle future provvigioni che andranno a maturare nel corso del rapporto, salvo conguaglio periodico. Tale pattuizione, perfettamente lecita, serve a sostenere le spese dell’agente di commercio all’avvio della collaborazione. Ciò perchè le provvigioni vengono generalmente liquidata sul buon fine e, quindi, a distanza di mesi rispetto al momento di conclusione dell’affare. Questo significa che, all’avvio del rapporto, l’agente si troverebbe sostanzialmente privo di reddito.

Col passare del tempo e la liquidazione degli affari procurati, l'importo delle provvigioni dovrebbe tendenzialmente superare l'importo dell'anciticipo, con la consenguenza di rendere la clausola superflua o, in ogni caso, di portare ad un conguaglio a saldo positivo per l'agente.

Non sempre però le cose vanno così.

Può infatti accadere anche questo:

Nello sviluppo del rapporto le provvigioni maturate di tempo in tempo non raggiungono mai il livello dell'anticipo provvigionale. Ciò accade più spesso di quanto si possa pensare. In questo caso, ovviamente, diventa molto difficile per l'agente restituire al momento del conguaglio quanto ricevuto in eccesso su quanto effettivamente maturato.

La casa mandante, a sua volta, spesso ritiene comunque più conveniente mantenere la collaborazione con l'agente piuttosto che recedere immediatamente dal contratto. Così la situazione si può protarre anche per diverso tempo.

Ciò comporta un rischio di particolare natura per l'agente.

Accade infatti spesso che, in occasione della cessazione del rapporto, insorga controversia per la restituzione degli acconti pagati dalla mandante in eccesso su quanto effettivamente maturato. 

Rispetto a queste ipotesi, è importante chiarire la natura giuridica della pretesa alla restituzione ed il termine prescrizionale cui la stessa è soggetta.

Al riguardo la giurisprudenza è assolutamente assestata nel senso di ritenere la domanda di restituzione inquadrabile nell’istituto della ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. con la non trascurabile conseguenza di applicare la prescrizione decennale al diritto alla restituzione degli anticipi provvigionali.

Ciò significa sostanzialmente che -in casi normali- la casa mandante avrà diritto di ripetere dall’agente tutto quanto pagato in eccesso a titolo di acconto provvigionale, potendo andare a pretendere la restituzione dei pagamenti in eccesso intervenuti fino a 10 anni antecedenti la richiesta di restituzione.

Quindi l’agente dovrà sempre restituire gli anticipi provvigionali?

Non necessariamente.

L’agente avrà il diritto di trattenere interamente gli acconti provvigionale qualora riesca a dimostrare che tali somme siano state pagate a titolo di minimo provvigionale garantito.

Ciò significa che l’agente dovrà dare prova di una deroga sopravvenuta al patto che prevedeva la corresponsione degli anticipi provvigionali nel senso di trasformarli in minimo provvigionale garantito.

Al riguardo occorre da subito avvertire che la mera inerzia della casa mandante nell’effettuare il conguaglio e nel domandare la restituzione di quanto corrisposto in eccesso, anche se protratta per molti anni, da sola non è affatto sufficiente a dare idonea prova della intervenuta modifica contrattuale. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è assolutamente chiara, avendo espresso in innumerevoli sentenze il seguente principio: “la tolleranza del creditore non può comportare modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che dalla volontà di modificare il contratto”.

Non potendosi basare sulla mera inerzia della casa mandante, l’agente dovrà dare prova della modifica contrattuale allegando e provando in giudizio un comportamento concludente della casa mandante da cui possa desumersi inequivocabilmente la volontà di mutare la natura giuridica delle somme fisse mensilmente corrisposte da “anticipi provvigionali” a “minimo provvigionale garantito”.

Senza pretesa di completezza, si riportano di seguito alcuni dei fatti che, a tale scopo, sono stati ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza di merito:

  • menzione riportata sulle fatture spiccate dall’agente e pagate dalla casa mandante senza contestazione, qualora le fatture riportino la dicitura “provvigioni mese” o analoghe in luogo di “anticipo provvigioni mese” o analoghe;
  • menzione riportata sulla causale del bonifico di pagamento, da valorizzare secondo il punto che precede.

Occorre peraltro avvertire che tutti questi elementi, anche se sommati alla lunga inerzia da parte della casa mandante nel fare i conguagli e nel richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso potrebbero non raggiungere la soglia per il riconoscimento della prova presuntiva dell’intervenuta modifica contrattuale, secondo la nota formula dell’art. 2729 c.c. delle presunzioni gravi, precise e concordanti.

L’elemento decisivo che può però essere valorizzato riguarda il contenuto delle scritture contabili della casa mandante.

Tale ultimo elemento potrà essere invocato sempre e solo insieme all’inerzia della casa mandante nell’operare i conguagli e nel richiedere la restituzione di quanto pagato in eccesso.

Ci limitiamo qui alla disciplina prevista per le società di capitali, che costituiscono comunque la stragrande maggioranza delle case mandanti.

Vediamo come costruire l’argomento.

La legge dispone:

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (art. 2423 secondo comma c.c.)

“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto) (art. 2423bis, lettera 1 bis, c.c.)

La legge prevede quindi espressamente, in capo alla casa mandante, l’obbligo di redigere il bilancio secondo verità e tenendo conto della sostanza del contratto. Pertanto, la dichiarazione fatta dalla casa mandante nelle scritture contabili assume valore negoziale, in quanto espressione di un dovere giuridico di contabilizzare le poste tenendo conto “della sostanza del contratto”, vale a dire della sua natura giuridica.

Pertanto, qualora la casa mandante abbia contabilizzato ed esposto in bilancio il credito verso l’agente derivante dalla differenza tra quanto corrisposto a titolo di anticipo e quanto effettivamente maturato a titolo di provvigioni, l’agente non potrà sostenere (in assenza di espressi elementi contrari) l’intervenuta modifica contrattuale degli acconti provvigionali in minimo provvigionale garantito.

Per contro, qualora la casa mandante non abbia operato le predette scritture, avendo la stessa il dovere di contabilizzare le poste tenendo conto della sostanza del contratto, si può argomentare tranquillamente nel senso che la dichiarazione contenuta nelle scritture contabili, costituisca indice sicuro della volontà della casa mandante di trattare le somme pagate all’agente quale minimo provvigionale garantito, piuttosto che come anticipo provvigionale.

Detto elemento consente di qualificare l’inerzia della casa mandante nell’operare i conguagli e nel richiedere la restituzione di quanto pagato in eccesso come adempimento del patto derogatorio, che può risultare ulteriormente confermato dagli altri elementi accessori citati al fine di fondare l’eccezione dell’agente convenuto in giudizio per la restituzione degli acconti provvigionali nel senso dell’intervenuta trasformazione consensuale, per fatti concludenti, dell’anticipo provvigionale in minimo provvigionale garantito.

 

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