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19-11-2020

AGENTI, la decadenza annuale non opera per le indennità da AEC

In questo post diamo conto di un recentissimo arresto di merito del Tribunale di Bari che, uniformandosi ai precedenti di Cassazione in tema di agenti di assicurazione, esclude anche per gli agenti di commercio l’operatività della decadenza annuale per le indennità di cessazione regolate dagli AEC.

L’art. 1751 c.c. dispone la decadenza dal diritto dell’agente alle indennità di cessazione qualora: “nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di fare valere i propri diritti”.

Come noto, nell’ordinamento italiano, accanto all’indennità di cui all’art. 1751 c.c., vi sono anche le indennità di fonte collettiva, in particolare, l’indennità di cessazione del rapporto (FIRR), l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

Si tratta quindi di capire se il termine decadenziale di un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia si applichi anche a queste indennità ovvero solo a quella di cui all’art. 1751 c.c..

In tema si segnala innanzitutto Cass. 05.08.2011, n. 17057, per cui: “l’argomento della Corte d’Appello, secondo cui l’indennità di scioglimento del rapporto prevista dal’Accordo Economico Collettivo è diversa da quella disciplinata dal’art. 1751 c.c. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine di decadenza di un anno, appare infatti condivisibile. A tale conclusione spinge la considerazione che l’ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla “indennità prevista nel presente articolo”, locuzione che di per sé esclude l’estensione della previsione di decadenza -che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione-  ad indennità di cessazione de rapporto disciplinate da fonti negoziali.Il penultimo comma del medesimo art. 1751 c.c., del resto, stabilisce che la disciplina ivi prevista può essere derogata ad opera della contrattazione individuale o collettiva in senso più favorevole all’agente”.

Nonostante l’arresto sopra riportato sia chiaro nei presupposti e nella conclusione, la questione non è ancora risolta. Infatti il precedente è maturato in tema di agenti di assicurazione.

L’art. 1753 c.c. prevede per questi agenti che le norme codicistiche sul contratto di agenzia si applichino in quanto non derogate e in quanto compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

La specialità del rapporto di agenzia per gli agenti assicurativi rispetto a quello degli agenti di commercio è stata infatti di recente ed esaustivamente affermata dalla Cassazione, con la sentenza 21201 del 08-08-2019 [1].

Considerando poi che la decadenza annuale di cui all'art. 1751 c.c. sia stata introdotta in recepimento della Direttiva 653/86, il cui campo di applicazione agli “agenti commerciali e loro preponenti” si tratta di capire se l’arresto della Cassazione possa essere esteso anche agli agenti di commercio, ovvero se per questi operi un diverso regime decadenziale.

La questione specifica è stata sottoposta al Tribunale di Bari che, con sentenza n. 3702 del 16.11.2020 ha dato risposta affermativa al quesito, peraltro piuttosto pigramente, limitandosi a ricalcare il precedente di Cassazione, senza alcuna specifica trattazione del punto controverso. Il precedente è comunque interessante perché reso in tema di agenti di commercio. Si riporta lo stralcio della sentenza sul punto:

parimenti infondata è l’eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell’art. 1751 comma 5 c.c. Ritiene lo scrivente che l’ipotesi della decadenza è espressamente circoscritta dalla norma alla “indennità prevista dal presente articolo”, locuzione che di per sé esclude l’estensione della previsione della decadenza -che, atteso il suo contenuto limitativo, è di stretta interpretazione- ad indennità di cessazione del rapporto disciplinate da fonte negoziali. Il penultimo comma del medesimo art. 1751 c.c., del resto, stabilisce che la disciplina ivi prevista può essere derogata ad opera della contrattazione individuale o collettiva in senso più favorevole all’agente. Il richiamo fatto all’art. 12 dell’Accordo Collettivo [AEC 2009 settore Commercio] all’art. 1751, non è affatto persuasivo poiché il rinvio fatto dall’Accordo collettivo a tale norma va chiaramente inteso come specificazione della misura delle somme dovute a titolo di indennità di cessazione del rapporto la quale resta regolata dall’Accordo collettivo. E’ la stessa presenza di una disciplina negoziale diversa da quella legale, che deve fare ritenere l’esclusione della disciplina codicistica, che deve ritenersi sostituita da quella pattizia. A ciò si aggiunga che l’indennità di scioglimento del rapporto prevista dall’accordo economico collettivo è diversa da quella disciplinata dall’art. 1751 c.c. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine decadenziale di un anno. E difatti tale previsione non può essere interpretata estensivamente, né essere riferita a casi dalla stessa non disciplinati: il richiamo all’art. 1751 c.c. è relativo esclusivamente alla determinazione della misura dell’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla norma codicistica, ma non può essere esteso anche alla decadenza in esso prevista”.

L’arresto del Tribunale di Bari non convince del tutto perché fa meccanica applicazione del principio espresso da Cass. 05.08.2011, n. 17057 senza tenere nel dovuto esponente le differenze tra il regime contrattual-collettivo degli agenti di assicurazione rispetto a quelli di commercio.

Infatti gli art.li 12 e 13 dell’AEC 29 febbraio 2009 contengono le seguenti letterali pattuizioni:

Art. 12: “all’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente articolo 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’art. 1751 c.c. punto è proprio quello di capire se le disposizioni dell’AEC Commercio”.

Art. 13: “con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto”.

Pare dunque di potere affermare che, per espressa disposizione del contratto collettivo, la fonte dell’obbligazione del preponente di pagare le indennità di cessazione all’agente sia da rinvenire nell’art. 1751 c.c., rispetto cui le disposizioni collettive assolvono al mero compito di determinare consensualmente i criteri di computo dell’indennità di fonte legale.

Su tali presupposti, dunque, la conclusione del Tribunale per cui: “l’indennità di scioglimento del rapporto prevista dall’accordo economico collettivo è diversa da quella disciplinata dall’art. 1751 c.c. e non è pertanto soggetta, in mancanza di specifica disposizione in tal senso, al termine decadenziale di un anno”, appare contestabile.

Soprattutto in relazione all'aperta contraddizione tra la conclusione del Tribunale e l'opposto principio espresso da Cass. 21201/2019 (in nota) laddove afferma: In conclusione, sia per diritto interno (art. 1753 c.c.) sia per diritto comunitario (art. 1 Direttiva 86/653/CEE), l'art. 1751 c.c. trova applicazione solamente per gli agenti di commercio, non già per quelli di assicurazioni.

Nel giudicare il caso concreto andrà comunque fatta opportuna attenzione alle specifiche pattuizioni del contratto individuale di agenzia, dove spesso i criteri di cui agli AEC sono espressamente richiamati al solo fine di quantificazione dell’indennità di cessazione, la cui unica fonte è espressamente individuata nell’art. 1751 c.c.

Invero, ai sensi dell'art. 1753 c.c., le disposizioni del Capo X (Contratto di agenzia) si applicano anche agli agenti di assicurazione in quanto non derogate dalle norme corporative o dagli usi ed in quanto compatibili; quindi si applica agli agenti di assicurazione la disposizione di cui all'art. 1751 c.c., purché non derogata dagli accordi collettivi concernenti gli agenti e purché compatibile.

Inoltre, in analogia con quanto avviene con la contrattazione collettiva per il lavoro subordinato, gli accordi collettivi degli agenti (di assicurazione e di commercio) vanno ritenuti quali usi o, comunque, sostitutivi delle norme corporative, essendo, altresì, ragionevole invocare il principio di c.d. ultrattività della contrattazione collettiva a fronte della costante applicazione, senza soluzione di continuità, degli accordi nazionali agenti pur se scaduti e disdettati.

L'art. 1751 c.c., non trova, dunque, applicazione agli agenti di assicurazioni, prevalendo gli accordi collettivi nazionali.

Da un punto di vista della compatibilità della soluzione esegetica con il quadro Europeo, va sottolineato che l'art. 1751 c.c., costituisce recepimento della direttiva 86/653/CEE, il cui ambito di applicazione riguarda solamente gli agenti commerciali (cfr. art. 1, comma 1 nonchè comma 2 "ai sensi della presente direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente").

D'altra parte, la Corte di Giustizia CE, con l'ordinanza del 6 marzo 2003 sub 2003/C-146/21., ha chiarito il campo di applicazione della citata direttiva anche nella prassi applicativa e giurisprudenziale, affermando che "gli intermediari assicurativi non rientrano nel suo ambito di applicazione".

In conclusione, sia per diritto interno (art. 1753 c.c.) sia per diritto comunitario (art. 1 Direttiva 86/653/CEE), l'art. 1751 c.c. trova applicazione solamente per gli agenti di commercio, non già per quelli di assicurazioni.

Tale differente regime giuridico trova giustificazione nella specificità economico-sociale del contratto e degli attori assicurativi: gli agenti assicurativi vendono contratti e servizi, non già merci, e collocare o assumere un rischio, per riallocarlo suddividendolo demograficamente, è certo tutt'altra scienza che vendere dei prodotti o servizi oppure un marchio o un nome. Invero, secondo accorta dottrina, queste sue specificità portano a far ritenere l'agente assicurativo un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., comma 1, n. 2, ponendosi in un rapporto giuridicamente paritario con la compagnia preponente: sono due imprenditori, reciprocamente autonomi e ciascuno dei quali responsabile della propria organizzazione, il cui contratto di agenzia si sostanzia in un contratto di distribuzione, o meglio ancora (non essendoci acquisto da parte del distributore dei beni distribuiti) in un contratto in materia di distribuzione.  torna sopra <

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