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07-11-2020

AGENTI: non concorrenza post-contrattuale senza compenso

Per la legge italiana il patto di non concorrenza post-contrattuale con gli agenti di commercio è normalmente oneroso.

Ma è possibile stipulare un patto di non concorrenza senza compenso in favore dell’agente per il periodo successivo allo scioglimento del contratto di agenzia?

L’art. 1751 bis c.c. del codice civile prevede che l’accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto comporti la corresponsione all’agente di commercio di una indennità non provvigionale [1]. Analogamente dispongono le clausole dei contratti collettivi per il settore commercio [2] e industria [3] che, oltre a disporre il diritto dell’agente all’indennità, offrono anche criteri di calcolo precisi.

Nonostante queste disposizioni di legge e di contratto collettivo, si deve però segnalare il consolidarsi di un orientamento di merito che, ricollegandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione (12127/2015), ritiene comunque possibile derogare all’art. 1751 bis c.c. e stipulare un patto di non concorrenza post-contrattuale senza la previsione di un compenso in favore dell’agente.

In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha stabilito: "per l'art. 1751 bis c.c., comma 2, la corresponsione di una indennità all'agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale; anche per la nuova disciplina [4] l'agente, di intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia. Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.

Questa sentenza esprime il principio fondamentale per cui il secondo comma dell'art. 1751 bis costituisce norma derogabile per volontà delle parti.

La derogabilità del secondo comma dell'art. 1751 bis c.c. è ulteriormente confermata dal raffronto tra la disciplina comunitaria del contratto di agenzia e quella nazionale. Va infatti ricordato che l'attuale disciplina italiana del contratto di agenzia si deve al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 86/653 sugli agenti commerciali. Ebbene, l'art. 20 della Direttiva si limita a stabilire che il patto di non concorrenza sia valido solo se: (a) stipulato per iscritto; (b) riguardi la stessa zona, clienti e prodotti oggetto del contratto di agenzia; (c) sia contenuto nel limite temporale di 2 (due) anni dallo scioglimento del contratto [5], senza alcuna menzione del fatto che tale patto di non concorrenza post contrattuale possa essere assunto solo a fronte di un corrispettivo, compenso o indennità.

L'orientamento circa la derogabilità del secondo comma dell'art. 1751 bis è quindi solido ed è stato confermato anche dalle corti di merito [6]

Si pone dunque il problema di capire quali siano le condizioni di validità del patto di non concorrenza post-contrattuale stipulato senza un compenso in favore dell'agente.

Sintenticamente, si possono dare le seguenti indicazioni:

(1) l'esclusione del compenso dovrà essere espressa ed il patto dovrà riportare esplicitamente che la mancata pattuizione del compenso è ritenuta da entrambe le parti conveniente nel complessivo equilibrio del contratto stipulato;

(2) la relativa clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dall'agente. Il patto di non concorrenza ricade infatti nel campo di applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c. in quando dispone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

(3) Il patto che esclude il corrispettivo dovrà essere rinnovato in occasione di ogni variazione di zona, clienti o prodotti. Va infatti sottolineato che, a differenza del secondo comma, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1751 bis c.c. sono inderogabili. Tale disposizione prevede che il patto di non concorrenza post contrattuale debba riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. In ragione del fatto che: (a) il patto di non concorrenza è un contratto autonomo rispetto al contratto di agenzia cui accede; (b) deve riguardare la stessa zona, clientela o prodotti del contratto di agenzia cui accede; (c) deve -qualora sia pattuito senza compenso- apparire conveniente nell'equilibrio complessivo del rapporto di agenzia (Cass. 12127/2015); se ne deduce che ogni volta che le parti modifichino la zona, i clienti o i prodotti nel contratto di agenzia, venga invalidato anche il patto di non concorrenza post-contrattuale, essendo modificato l'oggetto ed alterato l'originario complessivo equilibrio del contratto. Se anche non si voglia accedere alla tesi per cui ogni modifica della zona del contratto di agenzia comporti la radicale invalidità del patto di non concorrenza, in ogni caso decadrà la deroga che ne esclude il corrispettivo. Anche in un'ottica di conservazione degli effetti del patto, infatti, non potrà che riconoscersi che la modifica dell'oggetto del patto -e quindi l'alterazione del complessivo equilibrio del contratto- richiedesse una nuova ed espressa manifestazione della volontà di derogare al secondo comma dell'art. 1751 bis c.c., con la conseguenza che -ove tale rinnovazione della volontà venga a mancare- all'agente sarà dovuta l'indennità di legge. 

(4) il contratto di agenzia che contiene il patto dovrà escludere l'applicabilità al rapporto dell'AEC Commercio o Industria. Tale esclusione dovrà essere integrale. Vale a dire non sarà possibile operare una deroga parziale alla disciplina dell'AEC di riferimento limitatamente alla disposizione che regola il patto di non concorrenza post-contrattuale, facendo salva per il resto la disciplina collettiva. Infatti, sebbene sia dibattuta l'applicabilità dell'art. 2077 c.c. nell'ambito dei rapporti di agenzia, la norma potrebbe avere rilevanza nel caso di specie. Il secondo comma dell'art. 2077 c.c. prevede infatti che: "le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro." Con la conseguenza che la clausola individuale che prevede il patto di non concorrenza senza corrispettivo sarebbe sostituita dalla più favorevole pattuizione dell'AEC.

 [1] ART. 1751 BIS C.C. [torna su]

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 

[2] ART. 8 AEC COMMERCIO 16 FEBBRAIO 2009 [torna su]
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate. a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci.

 

[3] ART. 14 AEC INDUSTRIA 30 LUGLIO 2014 [torna su]

Con riferimento all’art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale l’agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di societàdi capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale. Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell’indennità spettante all’agente o rappresentante per l’intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l’ammontare dell’indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all’effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull’intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni. In caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anticipata INPS né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti. In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l’indennità del monomandatario. L’agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento. In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla tabella seguente: 

Anni di durata del rapporto Monomandato (Esclusiva per una sola ditta) Plurimandato (Non esclusiva per una sola ditta)
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità

[4] Qui la Cassazione fa riferimento alla nuova formulazione dell'art. 1751 bis derivante dall'art. 23 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 1751 bis c.c. Va infatti ricordato che l'art. 1751bis c.c. è frutto di un duplice intervento: il primo avvenuto ad opera dell'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 che ha introdotto il primo comma, ed appunto quello di cui all'art. 23 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, che ha introdotto il secondo comma. [torna su]

[5] Queste disposizioni sono state tradotte nell'ordinamento italiano nel primo comma dell'art. 1751 bis c.c. (vedi nota [4]) che, pertanto, a differenza del secondo comma, deve reputarsi certamente norma inderogabile. [torna su]

[6] Corte d'Appello di Brescia, rel. Finazzi, 19 luglio 2019, n. 230, in Agenti&Rappesentanti di Commercio n. 3/2019, pag. 29 e ss. [torna su]

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