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L'AGENTE PUO' FARE IL PROCACCIATORE D'AFFARI?
In questo articolo risponderemo alla domanda: l’agente di commercio può fare anche il procacciatore d’affari?
Per rispondere alla domanda occorre innanzitutto comprendere cosa sia un procacciatore d’affari. L’argomento è stato approfondito in questo articolo. Qui ci interessa solo il risultato: è procacciatore d’affari chi con il proprio lavoro intermedi su base occasionale un affare nell’interesse di un preponente, senza assumerne l’obbligo.
Dal punto di vista legale il procacciatore d’affari è un mediatore, seppur atipico.
La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza Sezioni Unite CC 2017-19161.
Questa decisione ha importanti conseguenze, in primo luogo, sulla questione se l’agente di commercio possa o meno svolgere attività di procacciatore d’affari ed, in secondo luogo, sul fatto che lo stesso abbia diritto o meno alla provvigione in caso di procacciamento andato a buon fine.
Ma andiamo con ordine.
Richiamiamo anzitutto le norme in tema di incompatibilità, sia nell’ambito della disciplina degli agenti di commercio che dei mediatori. Le disposizioni rilevanti sono, rispettivamente:
L’art. 5, della legge 204 del 1985 per cui: "l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli".
L’art. 5 della Legge n. 39 del 1989, per cui: “L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore”.
La legge quindi, molto chiaramente e senza il minimo equivoco, stabilisce l’incompatibilità reciproca tra l’attività dell’agente di commercio professionista e quella del mediatore professionista.
Pertanto si pone il problema di capire se a fronte (1) dell’inclusione del procacciatore d’affari nello schema della mediazione da parte della giurisprudenza di Cassazione; e (2) dell’incompatibilità tra l’attività dell’agente di commercio professionista e lo svolgimento dell’attività professionale di mediatore; risulti ancora un qualche spazio di manovra per attività di procacciamento d’affari da parte dell’agente di commercio o se, invece, questa attività debba sempre essergli preclusa.
Al riguardo è importante prendere in esame la lettera della legge, in particolare dell’art. 5 della Legge 205 del 1985 che collega espressamente l’incompatibilità dell’iscrizione al ruolo agenti [oggi soppresso e sostituito con l’iscrizione alla camera di commercio] con l’iscrizione nel ruolo dei mediatori o, comunque, con lo svolgimento di attività per cui è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.
Se ne deduce quindi con sicurezza che il limite per lo svolgimento dell’attività di procacciamento da parte dell’agente di commercio debba coincidere con i limiti in cui è possibile svolgere l’attività di mediazione senza essere iscritti ai ruoli.
Fortunatamente, questi limiti sono stati tracciati molto chiaramente proprio dalla sentenza Sezioni Unite CC 2017-19161 sopra già citata.
In particolare, le sezioni dei ruoli previsti dalla legge 6 della Legge 39 del 1989 sono le seguenti: (a) agenti immobiliari; (b) agenti merceologici; (c) mandatari a titolo oneroso. Il comma 4° dell’art. 2 della legge 39 del 1989 prevede poi che l'iscrizione al ruolo debba essere richiesta anche se l'attività venga esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.
Considerando che nella nozione di mandatario a titolo oneroso può essere ricompreso anche il procacciatore d’affari, dalla somma delle citate disposizioni la giurisprudenza di Cassazione ha tratto le seguenti regole:
(1) sono sempre tenuti all’iscrizione al ruolo dei mediatori i procacciatori d’affari che trattino immobili o aziende;
(2) sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al ruolo i soli procacciatori che trattino in via occasionale e non professionale beni diversi dagli immobili e dalle aziende.
E questi sono esattamente i confini entro cui può ritenersi lecita l’attività di procacciamento dell’agente di commercio.
In conclusione, quindi, l’agente di commercio può fare il procacciatore d’affari alle seguenti condizioni:
- per beni diversi da immobili ed aziende
- purché l’attività sia svolta in maniera occasionale e non professionale.
E’ appena il caso di notare che l’assenza del requisito della professionalità deve essere riferito all’attività di mediazione, nella sottospecie del procacciamento d’affari, e non certo all’attività di agenzia commerciale.
Altro aspetto importante da chiarire è che, al di fuori degli angusti limiti sopra delineati, non solo l’agente di commercio non può svolgere in astratto l’attività di procacciamento d’affari ma, in concreto, laddove pure abbia intermediato un affare, egli non avrà azione per il pagamento della provvigione.
La legge 39 del 1989 aggancia infatti espressamente il diritto alla provvigione all’iscrizione nei ruoli dei mediatori. Pertanto, qualora risulti accertato che una attività di procacciamento sia stata posta in essere in violazione delle disposizioni sull’iscrizione obbligatoria nei ruoli il procacciatore non avrà diritto al pagamento della provvigione e, inoltre, anche dove avesse ricevuto il pagamento, sarà comunque soggetto all’azione di ripetizione della somma pagata da parte del preponente.