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23-02-2022

L'Agente di Commercio Monomandatario

In questo articolo tratteremo dell’agente di commercio monomandatario.

Le categorie dell’agente monomandatario e plurimandatario non sono di derivazione legale, ma sono scaturite, come molti altri aspetti dell’agenzia commerciale, dalla pratica dei traffici. In particolare, il regime del monomandato ha ricevuto riconoscimento nella contrattazione collettiva di categoria che ne ha dettato una disciplina per alcuni aspetti particolare.

AGENTE MONOMANDATARIO COS’E’?

Per agente monomandatario si intende l’agente di commercio che, con apposita clausola contrattuale, si impegna a svolgere la propria attività in collaborazione esclusiva con un solo preponente. Pertanto, in forza di questa pattuizione, l’agente monomandatario non può assumere incarichi con preponenti diversi da quello con per cui risulta vincolato dalla clausola di monomandato.

È totalmente irrilevante che gli eventuali altri mandati siano per zone o prodotti difformi da quelli trattati dal preponente. La clausola di monomandato prescinde totalmente da un rapporto di concorrenza tra il preponente unico del monomandatario e gli altri imprenditori con cui questi possa potenzialmente collaborare.

AGENTE PLURIMANDATARIO COS’E’?

Per agente plurimandatario si intende l’agente di commercio che sia libero di stipulare mandati di agenzia commerciale con più imprenditori. È questa la condizione naturale dell’agente di commercio. Pertanto, se nel contratto nulla sia disposto al riguardo, l’agente si deve intendere sempre plurimandatario anche se, concretamente, abbia un solo mandato in corso. Va peraltro subito segnalato che la libertà dell’agente plurimandatario di stipulare contratti di agenzia con imprenditori diversi non è assoluta ma va contenuta nei limiti di legge, che sono tracciati dall’art. 1743 cod. civ. come segue: “l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

La differenziazione a tra agente plurimandatario e monomandario è riconosciuta dagli accordi economici e collettivi che dettano una disciplina parzialmente diversa per le due figure, in considerazione della inevitabile maggior dipendenza economica del monomandatario rispetto all’agente plurimandatario che, almeno potenzialmente, può contare su più mandati e quindi su più fonti di reddito.

LA DISCIPLINA SPECIFICA DEL MONOMANDATARIO NEGLI ACCORDI ECONOMICI E COLLETTIVI DEL COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA

Quanto si dirà in questa sezione riguarda esclusivamente gli agenti monomandatari per cui si applichino gli accordi economici e collettivi Commercio e Industria; cioè quegli agenti i cui contratti individuali richiamino espressamente la disciplina collettiva. In difetto di tale richiamo la disciplina del rapporto andrà cercata nel contratto individuale e nella legge.

Questi i punti della disciplina specifica:

Per il monomandatario il preavviso per la comunicazione di variazione unilaterale della zona, clienti, prodotti o provvigioni che comporti una riduzione delle provvigioni compresa tra il 5% ed il 20% è pari a 4 mesi anziché due.

Per il monomandatario tutte le variazioni unilaterali di lieve e media entità fatte dal preponente si considerano come unica variazione se effettuate nel periodo di 24 anteriore all’ultima variazione.

Il monomandatario ha diritto ad un trattamento più favorevole per il calcolo dell’indennità corrispettiva al patto di non concorrenza post-contrattuale. Va peraltro precisato che, sul punto, gli Accordi Economici e Collettivi prevedono: “ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto.”

L’agente monomandatario ha diritto ai seguenti termini di preavviso in caso di risoluzione del contratto ad opera del preponente:

  • cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
  • sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno;
  • otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

L’agente monomandatario deve osservare i seguenti termini di preavviso in caso di dimissioni:

  • 5 mesi.

Va peraltro ricordato che, per le ragioni spiegate in questo articolo, in caso di rapporti di durata superiore ai 6 anni, il termine di preavviso che l’agente dovrà osservare sarà sempre e comunque di 6 mesi.

L’agente monomandatario ha diritto ad un più favorevole calcolo del FIRR - Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto.

Rispetto al FIRR si segnala la disposizione presente nel solo AEC dell’Industria, per cui l’agente perde il diritto ad ottenere il FIRR nel caso di violazione della clausola di monomandato.

VIOLAZIONE DEL MONOMANDATO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Importante è capire quali siano le conseguenze di un eventuale inadempimento dell’agente alla clausola di monomandato. Va innanzitutto ricordato che la clausola di monomandato costituisce una deroga lecita alla clausola di esclusiva prevista dall’art. 1743 c.c. quale elemento naturale del contratto di agenzia. Come già visto sopra, la legge prevede espressamente che -salvo patto contrario- l’agente non possa assumere l’incarico di trattare nella stessa zona o per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. La clausola di monomandato costituisce una espansione di questa regola naturale del contratto di agenzia, nel senso di imporre all’agente il divieto di operare con altri preponenti, anche per rami di attività o zone territoriali per cui normalmente l’attività gli sarebbe consentita. In questo senso la clausola di monomandato assume un valore diverso rispetto alla naturale clausola di esclusiva prevista per legge. L’esclusiva legale, infatti, impedendo che l’agente possa svolgere attività in concorrenza con il preponente nella zona a lui affidata, copre e sancisce il necessario rapporto fiduciario che caratterizza il contratto di agenzia, con la conseguenza che una sua violazione costituisce generalmente inadempimento talmente grave da legittimare il preponente al recesso per giusta causa. La clausola di monomandato, espandendo questo nucleo di obbligazioni, tende invece a preservare più che la fiduciarietà del rapporto, la sua esclusività, nel senso che il preponente, per mezzo della clausola di monomandato, tende ad assicurarsi che tutte le energie lavorative dell’agente siano indirizzate alla promozione dei propri affari e non invece alla promozione di quelli di altri imprenditori, anche totalmente estranei al mercato di riferimento, che per le più diverse ragioni si possano rivelare più redditizi per l’agente. In questo senso, ai fini del giudizio della gravità dell’inadempimento di una eventuale violazione dell’agente alla clausola di monomandato, occorrerà tenere presente le caratteristiche del caso concreto.

Va infatti ricordato che ai sensi di legge, non ogni inadempimento dà titolo alla risoluzione del contratto, ma, per contro, legittima la risoluzione solo quell’inadempimento che non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte del contratto.

In questo senso, è quindi necessario tenere presente l’interesse concreto del preponente che sia risultato leso dall’eventuale violazione dell’agente alla clausola di monomandato.

Pertanto, nel caso di una violazione della clausola che costituisca anche violazione della clausola di esclusiva che accede naturalmente al contratto di agenzia, qualora cioè l’agente abbia promosso stabilmente gli affari per imprenditore in concorrenza con il preponente entro la stessa zona o ramo di attività affidato all’agente, certamente l’inadempimento dell’agente monomandatario sarà sufficientemente grave da legittimare la risoluzione del contratto e, inoltre, integrerà anche la nozione di “giusta causa” che, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., legittimerà il preponente alla risoluzione in tronco del rapporto.

Per le violazioni della clausola di monomandato che invece siano da collocarsi fuori dal perimetro della clausola di esclusiva naturale del contratto di agenzia, i risultati non possono essere così sicuri.

Va infatti operato un raffronto concreto tra la condotta tenuta dall’agente e l’interesse del preponente tutelato dalla clausola di monomandato. In questo senso, appare abbastanza chiaro che, laddove l’agente, ad esempio, abbia svolto attività occasionale di procacciatore d’affari per un imprenditore non in concorrenza con il preponente, trattando quindi prodotti diversi, la violazione della clausola di monomandato non rivesta una gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto e, tantomeno, una risoluzione per giusta causa.

Caso ancora diverso è quello per cui l’agente abbia sottoscritto un vero e proprio mandato di agenzia con un imprenditore non in concorrenza con il preponente. In questo senso, pur collocandosi fuori del perimetro dell’esclusiva naturale del contratto, l’inadempimento dell’agente andrà ad incidere sull’interesse proprio del preponente coperto dalla clausola di monomandato, vale a dire, come sopra evidenziato, l’interesse alla collaborazione esclusiva dell’agente.

In questo caso, sarà necessario operare un giudizio concreto in ordine alla misura dell’inadempimento, per valutare se esso sia stato sufficientemente grave da compromettere l’interesse del preponente. Occorre da subito avvertire che però questo giudizio non sarà facile. Infatti, a differenza del lavoratore subordinato, la cui prestazione promessa è quantificabile in termini orari, l’agente di commercio non ha e non può avere un orario di lavoro fisso cui si possa fare riferimento per la valutazione della sua condotta. Si dovrà quindi necessariamente fare riferimento a degli indici sussidiari, quali la frequenza di visita ai clienti o la stabilità dei fatturati i quali peraltro non potranno essere comunque indicatori univoci dell’impegno profuso dall’agente nello svolgimento della propria attività, essendo anch’essi soggetti all’influenza dei più disparati elementi.

VIOLAZIONE MONOMANDATO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Può ben accadere che la violazione della clausola di monomandato sia assunta dal contratto individuale di agenzia quale ipotesi che legittimi il preponente a risolvere immediatamente il contratto di agenzia in base ad una clausola risolutiva espressa.

Anche in questo caso, peraltro, in forza di una interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, il fatto che il contratto abbia considerato un determinato inadempimento come causa di risoluzione del contratto di per sé non è sufficiente a legittimare la risoluzione, potendo e dovendo sempre il giudice, interpellato a dirimere la controversia, valutare in concreto se la condotta addebitata all’agente sia di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto. Valgono pertanto anche in questo caso le notazioni svolte al paragrafo precedente.

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