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AGENTI E RAPPRESENTANTI: PATTO NON CONCORRENZA ANTE 2001 E' DOVUTO IL CORRISPETTIVO?
La previsione legale di una indennità a compensazione del patto di non concorrenza post contrattuale in favore dell’agente di commercio è stata introdotta con decorrenza 01 giugno 2001.
Pertanto, per i rapporti di lunga durata accade che, in occasione della cessazione del rapporto, si constati la presenza nel contratto di agenzia un patto di non concorrenza, stipulato prima del 2001 e senza la previsione di un corrispettivo per l’impegno assunto da parte dell’agente.
Si pone quindi la questione di capire se l’agente che abbia stipulato il patto di non concorrenza prima del 2001, con patto che non prevedeva alcun corrispettivo per l’impegno assunto, possa, al momento di scioglimento del contratto, comunque richiedere il pagamento del corrispettivo introdotto nel 2001.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione da risposta negativa.
In primo luogo perché al momento della stipulazione del patto le parti erano perfettamente consapevoli dell’assenza di onerosità dell’impegno assunto dall’agente. Pertanto, avendo originariamente acconsentito ad obbligarsi in termini non onerosi, non vi sarebbe motivo di alterare questo libero e consensuale accordo contrattuale.
In secondo luogo, facendo leva sull’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, che prevede: la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Perciò, se la legge non dispone che per l’avvenire e non può avere effetto retroattivo, non è possibile applicare una norma entrata in vigore nel 2001 (onerosità del patto di non concorrenza) ad una fattispecie contrattualizzata in epoca anteriore (contratto di agenzia con patto di non concorrenza).
Nulla da fare quindi per l’agente?
In realtà non è così, anche se la risposta dipende, come sempre, dalla singola situazione concreta.
a) Può capitare che il contratto di agenzia sottoscritto prima del 01.06.2001 preveda l’applicazione non solo dell’AEC vigente all’epoca della sottoscrizione, ma contenga anche il rimando ad eventuali AEC successivi.
In questo caso, in ragione dell’espresso rimando contrattuale anche a “eventuali AEC successivi”, l’agente ben potrebbe richiedere l’applicazione dell’AEC del 2009 per il settore commercio o del 2014 per il settore industria. Tali contratti collettivi prevedono entrambi il riconoscimento dell’indennità indennità non provvigionale a compenso del patto di non concorrenza post-contrattuale.
Soluzione positiva che passa dalla verifica di una questione pregiudiziale: e cioè se l’art. 2077 codice civile sia applicabile anche al contratto di agenzia. Detta disposizione di legge prevende infatti la prevalenza delle norme del contratto collettivo su quelle del contratto individuale, in questo senso, quindi, la disposizione dell’AEC che dispone il corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale dovrebbe prevalere sulla disposizione del contratto individuale che questo corrispettivo esclude.
Sebbene la questione dell’applicabilità dell’art. 2077 codice civile anche al contratto di agenzia sia dibattuta, può essere risolta positivamente.
b) In assenza della clausola contrattuale di rimando ad “eventuali AEC successivi”, il medesimo meccanismo favorevole all’agente si può invece verificare qualora la casa mandante risulti iscritta all’associazione di categoria firmataria dell’AEC di riferimento. In caso di verifica positiva, ancora una volta il contratto collettivo si troverebbe a prevalere sul contratto individuale e all’agente potrebbe essere riconosciuto il corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale.